Art. 3.

      1. I programmi e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 2 sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto delle peculiarità dei diversi ambienti nei quali sono svolte le attività potenzialmente a rischio.
      2. All'atto della conclusione, con esito positivo, dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, è rilasciato un apposito patentino di identificazione e di abilitazione.